Nuovi criteri di iscrizione di varieta' di specie ortive al relativo registro nazionale
(GU n. 110 del 14-5-2009 - Suppl. Ordinario n.70)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 96, che disciplina l'attivita'
sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono
l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744, relativa alle norme in
materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta'
vegetali;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che stabilisce i
compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini
della loro iscrizione nei registri nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante Ğmodalita' per
la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri
nazionali di varieta' di specie agricole ed orticoleğ;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della
iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre
2003;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2004, relativo ai
caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle
varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive
2007/48/CE e 2007/49/CE che modificano, rispettivamente, le direttive
2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2009 ha
espresso parere favorevole all'approvazione dei nuovi criteri per
l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie ortive,
come risulta dal verbale della stessa riunione;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro Nazionale
delle varieta' per le specie ortive e pertanto la procedura di
iscrizione, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
delle predette varieta' e' soggetta ai criteri di cui all'allegato A,
che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Dalla data di entrata in vigore dei criteri di cui al precedente
art. 1, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio
1984, per quanto specificato nel presente decreto e nell'allegato
ĞAğ, non sono piu' applicabili per le domande di iscrizione al
Registro Nazionale delle varieta' di specie ortive. Le tariffe di cui
alla legge 22 dicembre 1981, n. 744 stabilite con decreto
ministeriale del 22 gennaio 2008, relativamente alle varieta' di
specie ortive, sono sostituite da quelle previste nell'allegato ĞAğ
al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2009
Il direttore generale: Blasi